In primissimo piano

CookiesAccept

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Informativa sulla Privacy per il Sito Web (art. 13 D.lgs. 196/03)
Nella presente pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta dell’informativa resa ai densi dell’art 13 del D.lgs n° 196/2006 – Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web dell’azienda, accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi:
http://www.arciconfraternitasantantonio.org
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Visitando il sito web sopra indicato si accettano implicitamente le prassi descritte nella presente Informativa sulla Privacy.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il Titolare del trattamento è : Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
LUOGO DI TRATTAMENTO I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l’utente.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste , l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine , errore, etcc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’Uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitanoil ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Facoltatività del conferimento di dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati nella sezione “contatti” per sollecitare l’invio di informazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ed il blocco (si veda per completezza l’art. 7 del D.lgs 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso , per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste verranno rivolte al titolare del trattamento Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova . La presente costituisce la Privacy Policy di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamento periodico.

Capitolo I

 NATURA E FINI 

Art. l - L'Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova, costituita presso la Basilica Pontificia di Sant'Antonio in Padova, è un'Associazione pubblica di fedeli, posta sotto la superiore direzione del Delegato Pontificio ai sensi della Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum, III, 2-3 e VII. L'Arciconfraternita gode di personalità giuridica canonica pubblica e civile.

 

 

Art. 2 - L'Arciconfraternita, posta sotto il patrocino della Vergine SS.ma Immacolata, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Essa ha sede in Padova, presso il Complesso Antoniano. I modi e i tempi di utilizzo dei locali concessi alla Confraternita sono concordati con il Delegato Pontificio.

 

 

Art. 3 - Le finalità specifiche dell'Arciconfraternita sono: 

a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; 

b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio e del Serafico Padre S. Francesco; 

c) sostenere le attività culturali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nel Complesso Antoniano, secondo quanto stabilito all'art. 2. 

 

 

Capitolo II 

ORGANI E UFFICI

 

 

 

Art. 4 - Organi e Uffici dell'Arciconfraternita sono: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Moderatore; 

d) il Priore; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

Art. 5 - L'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti, si riunisce ordinariamente due volte l'anno nei mesi di febbraio e di giugno e delibera a norma del Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto.

 

 

 

Art. 6 - All'Assemblea, regolarmente convocata, con un quorum da stabilire nel Regolamento interno, spetta di: 

a) eleggere i dieci Consiglieri del Consiglio Direttivo; 

b) eleggere i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) eleggere il Priore; 

d) approvare il programma generale delle attività dell'Arciconfraternita.

 

 

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto: dal Moderatore, dal Padre Cappellano, dal Priore, dal Segretario, dall'Amministratore, dai Responsabili rispettivamente dell'Opera Assistenziale Femminile e di quella Maschile nonché da dieci Consiglieri.

 

 

Art. 8 - I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti ai sensi del presente Statuto e devono ricevere l'approvazione dal Delegato Pontificio. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quadriennio. Trascorso un ulteriore quadriennio possono nuovamente essere eletti.

 

 

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo tiene ordinariamente quattro sedute all'anno, di cui una nel mese di ottobre per elaborare il programma del nuovo anno sociale.

 

 

 

Art. 10 - Al Consiglio Direttivo compete di:

 

a) valutare ed approvare le domande di ammissione dell'Arciconfraternita, fatto salvo da quanto disposto dal can 316 § 1;

 

b) determinare nella seduta del mese di ottobre la quota di iscrizione ed il contributo annuale;

 

c) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione a norma della legge canonica;

 

d) programmare le attività dell'Arciconfraternita, fermo restando che per le iniziative straordinarie o di livello nazionale e per chiedere offerte pubblicamente o tramite mass media, occorre tenere presenti le indicazioni del Delegato Pontificio;

 

e) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si sia reso indegno;

 

f) adottare qualunque altra delibera che non sia di competenza del1'Assemblea;

 

g) approvare il Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto.

 

 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti:

 

a) è costituito da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea e approvati dal Delegato Pontificio, il quale sceglie il Presidente che deve essere iscritto all'apposito Albo professionale;

 

b) il membro supplente interviene alle sedute del Collegio in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri effettivi;

 

c) il Collegio, di norma, si raduna per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché ogni qual volta il Presidente ne ravvisi una reale necessità o quando venga richiesto dal Moderatore;

 

d) di ogni adunanza viene redatto un apposito verbale, che dev'essere trasmesso al Consiglio Direttivo per il tramite del Moderatore;

 

e) i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto;

 

f) l'eventuale retribuzione spettante ai membri del Consiglio è stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

 

 

 

Capitolo III

 

AMMISSIONE E DIMISSIONI

 

DEI CONFRATELLI

 

 

 

Art. 12 - All'Arciconfraternita possono aderire i devoti di S. Antonio che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle attività caritative.

 

 

 

Art. 13 - La domanda di ammissione all'Arciconfraternita viene presentata per iscritto al Moderatore, il quale la sottopone al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

 

 

 

Art. 14 - L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l'accettazione dello Statuto dell'Arciconfraternita da parte del nuovo iscritto.

 

 

 

Art. 15 -

 

a) Ciascun membro può liberamente ed in ogni momento presentare per iscritto le dimissioni dall'Associazione.

 

b) Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte dell'Arciconfraternita, o venisse a trovarsi in una delle condizioni di cui al can 316 § l, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione.

 

 

 

Capitolo IV

 

DOVERI E DIRITTI

 

DEI CONFRATELLI

 

 

 

Art. 16 - Per il perseguimento dei fini dell'Arciconfraternita, ogni Confratello, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a:

 

a) frequentare le funzioni particolari che si tengono nella Scoletta del Santo;

 

b) partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si svolgono nella Basilica in onore della B.V. Maria, di S. Francesco d'Assisi, di S. Antonio e in occasione dell'anniversario dell'elezione del Sommo Pontefice;

 

c) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Basilica del Santo;

 

d) prendere parte alle esequie dei Confratelli defunti.

 

 

 

Art. 17 - I Confratelli che dispongono di tempo libero sono invitati a mettersi a disposizione del Moderatore e del Priore per svolgere servizi nei locali dell'Arciconfraternita, nella Basilica del Santo e negli edifici annessi.

 

 

 

Art. 18 - Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto contributo, oltre a consentire il funzionamento dell'Arciconfraternita, costituisce una conferma dell'adesione alla medesima.

 

 

 

Art. 19 - Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.

 

 

 

Art. 20 - I Confratelli fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse all'Arciconfraternita.

 

 

 

Art. 21 - Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Confratelli defunti vengono inoltre ricordati:

 

a) nella Messa celebrata, nella Scoletta del Santo, ogni prima domenica del mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti;

 

b) nella Messa che una volta al mese viene celebrata in Basilica per i religiosi, gli amici e i benefattori defunti.

 

 

 

Capitolo V

 

OFFICIALI

 

 

 

Art. 22 - Il Moderatore dell'Arciconfraternita è il Rettore pro-tempore della Basilica del Santo.

 

A lui spetta, personalmente o tramite il P. Cappellano di:

 

a) garantire l'integrità della fede e dei costumi da parte dei Confratelli;

 

b) vigilare che lo Statuto venga osservato e non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica;

 

c) presiedere le concelebrazioni liturgiche promosse dall'Arciconfraternita;

 

d) assistere i Confratelli nelle loro necessità spirituali e seguire in modo particolare quelli malati o bisognosi.

 

A lui spetta inoltre di:

 

e) convocare, d'intesa con il Priore, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, presiedendo le rispettive riunioni;

 

f) presentare al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo le domande d'iscrizione.

 

 

 

Art. 23 - Il P. Cappellano è nominato dal Delegato Pontificio dalla terna presentatagli dal Ministro Provinciale dei Padri Conventuali della Provincia Patavina. A lui competono le funzioni affidategli dal Moderatore.

 

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

 

A lui spetta la:

 

a) formazione spirituale dei Confratelli;

 

b) celebrazione nella Scoletta del Santo della Messa per i Confratelli;

 

c) presentazione, congiuntamente al Priore, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, di una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte.

 

 

 

Art. 24 - Il Priore viene eletto dall'Assemblea e deve ottenere l'approvazione del Delegato Pontificio. La sua carica dura quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

 

E' suo compito:

 

a) fomentare, dando il buon esempio, lo spirito di carità dei Confratelli;

 

b) garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;

 

c) assicurare che i locali concessi alla Confraternita siano gestiti in conformità alle modalità concordate con il Delegato Pontificio e coordinare i Confratelli che offrono la propria disponibilità per svolgere i servizi loro richiesti nel Complesso Antoniano;

 

d) mantenere d'intesa con il Delegato Pontificio, i contatti con gli enti turistici e culturali alla scopo di favorire la visita dei locali concessi alla Confraternita;

 

e) tenere i collegamenti con le altre Confraternite di Sant'Antonio di Padova e i loro Confratelli mediante il Bollettino dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio;

 

f) presentare congiuntamente al P. Cappellano, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte.

 

Il Priore ha la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita.

 

 

 

Art. 25 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio.

 

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

 

A lui spetta di:

 

a) verbalizzare le riunioni dell'Assemblea dei Confratelli e del Consiglio Direttivo;

 

b) curare la corrispondenza;

 

c) tenere in ordine e custodire l'archivio;

 

d) aggiornare il registro dei Confratelli.

 

 

 

Art. 26 - L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio.

 

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

 

A lui spetta di:

 

a) provvedere alla riscossione delle entrate e ai pagamenti;

 

b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione;

 

c) preparare una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno da presentare al Consiglio Direttivo.

 

 

 

Art. 27 - I Responsabili dell'Opera Assistenziale Maschile e Femminile sono eletti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Delegato Pontificio.

 

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

 

Essi hanno il compito di coordinare, per renderla più efficace, l'attività dei Confratelli che intendono impegnarsi personalmente in atti concreti di carità.

 

 

 

Capitolo VI

 

MEZZI ECONOMICI

 

 

 

Art. 28 - I proventi dell'Arciconfraternita sono costituiti da:

 

a) quote d'iscrizione;

 

b) quote annuali dei Confratelli;

 

c) elargizioni di benefattori.

 

 

 

Art. 29 - L'anno finanziario decorre dal I Gennaio al 31 Dicembre.

 

 

 

Art. 30 - Il Bilancio preventivo e consuntivo, deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo la verifica dei Revisori dei Conti viene presentato dal Moderatore al Delegato Pontificio (Cfr. can 319 §§ 1-2).

 

 

 

Capitolo VII

 

AGGREGAZIONE

 

DI CONFRATERNITE

 

 

 

Art. 31 - L'Arciconfraternita ha la facoltà di aggregare Confraternite di Sant'Antonio di Padova aventi le medesime finalità. All'atto dell'aggregazione, firmato dal Delegato Pontificio, vengono comunicati i privilegi e le indulgenze.

 

 

 

Capitolo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

Art. 32 - Il presente Statuto, approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il consenso della medesima, udito il parere dell'Arciconfraternita e del Delegato.

 

 

 

Art. 33 - Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico, del codice civile italiano e delle disposizioni concordatarie. Il Regolamento interno è deliberato dal Consiglio Direttivo ed è approvato dal Delegato Pontificio.

 

Capitolo I

 NATURA E FINI 

Art. l - L'Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova, costituita presso la Basilica Pontificia di Sant'Antonio in Padova, è un'Associazione pubblica di fedeli, posta sotto la superiore direzione del Delegato Pontificio ai sensi della Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum, III, 2-3 e VII. L'Arciconfraternita gode di personalità giuridica canonica pubblica e civile. 

 

Art. 2 - L'Arciconfraternita, posta sotto il patrocino della Vergine SS.ma Immacolata, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Essa ha sede in Padova, presso il Complesso Antoniano. I modi e i tempi di utilizzo dei locali concessi alla Confraternita sono concordati con il Delegato Pontificio. 

 

Art. 3 - Le finalità specifiche dell'Arciconfraternita sono: 

a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; 

b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio e del Serafico Padre S. Francesco; 

c) sostenere le attività culturali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nel Complesso Antoniano, secondo quanto stabilito all'art. 2. 


 

Capitolo II 

ORGANI E UFFICI 

 

Art. 4 - Organi e Uffici dell'Arciconfraternita sono: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Moderatore; 

d) il Priore; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 5 - L'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti, si riunisce ordinariamente due volte l'anno nei mesi di febbraio e di giugno e delibera a norma del Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto. 

 

Art. 6 - All'Assemblea, regolarmente convocata, con un quorum da stabilire nel Regolamento interno, spetta di: 

a) eleggere i dieci Consiglieri del Consiglio Direttivo; 

b) eleggere i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) eleggere il Priore; 

d) approvare il programma generale delle attività dell'Arciconfraternita. 

 

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto: dal Moderatore, dal Padre Cappellano, dal Priore, dal Segretario, dall'Amministratore, dai Responsabili rispettivamente dell'Opera Assistenziale Femminile e di quella Maschile nonché da dieci Consiglieri. 

 

Art. 8 - I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti ai sensi del presente Statuto e devono ricevere l'approvazione dal Delegato Pontificio. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quadriennio. Trascorso un ulteriore quadriennio possono nuovamente essere eletti. 

 

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo tiene ordinariamente quattro sedute all'anno, di cui una nel mese di ottobre per elaborare il programma del nuovo anno sociale.

 

 

Art. 10 - Al Consiglio Direttivo compete di: 

a) valutare ed approvare le domande di ammissione dell'Arciconfraternita, fatto salvo da quanto disposto dal can 316 § 1; 

b) determinare nella seduta del mese di ottobre la quota di iscrizione ed il contributo annuale; 

c) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione a norma della legge canonica; 

d) programmare le attività dell'Arciconfraternita, fermo restando che per le iniziative straordinarie o di livello nazionale e per chiedere offerte pubblicamente o tramite mass media, occorre tenere presenti le indicazioni del Delegato Pontificio; 

e) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si sia reso indegno; 

f) adottare qualunque altra delibera che non sia di competenza del1'Assemblea; 

g) approvare il Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto.

 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) è costituito da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea e approvati dal Delegato Pontificio, il quale sceglie il Presidente che deve essere iscritto all'apposito Albo professionale; 

b) il membro supplente interviene alle sedute del Collegio in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri effettivi; 

c) il Collegio, di norma, si raduna per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché ogni qual volta il Presidente ne ravvisi una reale necessità o quando venga richiesto dal Moderatore; 

d) di ogni adunanza viene redatto un apposito verbale, che dev'essere trasmesso al Consiglio Direttivo per il tramite del Moderatore; 

e) i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto; 

f) l'eventuale retribuzione spettante ai membri del Consiglio è stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo.


 

Capitolo III 

AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI CONFRATELLI

 

 

Art. 12 - All'Arciconfraternita possono aderire i devoti di S. Antonio che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle attività caritative.

 

 

Art. 13 - La domanda di ammissione all'Arciconfraternita viene presentata per iscritto al Moderatore, il quale la sottopone al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 14 - L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l'accettazione dello Statuto dell'Arciconfraternita da parte del nuovo iscritto.

 

 

Art. 15 - 

a) Ciascun membro può liberamente ed in ogni momento presentare per iscritto le dimissioni dall'Associazione. 

b) Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte dell'Arciconfraternita, o venisse a trovarsi in una delle condizioni di cui al can 316 § l, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione.


 

Capitolo IV 

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

 

 

Art. 16 - Per il perseguimento dei fini dell'Arciconfraternita, ogni Confratello, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a: 

a) frequentare le funzioni particolari che si tengono nella Scoletta del Santo; 

b) partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si svolgono nella Basilica in onore della B.V. Maria, di S. Francesco d'Assisi, di S. Antonio e in occasione dell'anniversario dell'elezione del Sommo Pontefice; 

c) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Basilica del Santo; 

d) prendere parte alle esequie dei Confratelli defunti.

 

 

Art. 17 - I Confratelli che dispongono di tempo libero sono invitati a mettersi a disposizione del Moderatore e del Priore per svolgere servizi nei locali dell'Arciconfraternita, nella Basilica del Santo e negli edifici annessi.

 

 

Art. 18 - Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto contributo, oltre a consentire il funzionamento dell'Arciconfraternita, costituisce una conferma dell'adesione alla medesima.

 

 

Art. 19 - Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.

 

 

Art. 20 - I Confratelli fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse all'Arciconfraternita.

 

 

Art. 21 - Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Confratelli defunti vengono inoltre ricordati: 

a) nella Messa celebrata, nella Scoletta del Santo, ogni prima domenica del mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti; 

b) nella Messa che una volta al mese viene celebrata in Basilica per i religiosi, gli amici e i benefattori defunti.


 

Capitolo V 

OFFICIALI

 

 

Art. 22 - Il Moderatore dell'Arciconfraternita è il Rettore pro-tempore della Basilica del Santo. A lui spetta, personalmente o tramite il P. Cappellano di: 

a) garantire l'integrità della fede e dei costumi da parte dei Confratelli; 

b) vigilare che lo Statuto venga osservato e non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; 

c) presiedere le concelebrazioni liturgiche promosse dall'Arciconfraternita; 

d) assistere i Confratelli nelle loro necessità spirituali e seguire in modo particolare quelli malati o bisognosi. 

A lui spetta inoltre di: 

e) convocare, d'intesa con il Priore, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, presiedendo le rispettive riunioni; 

f) presentare al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo le domande d'iscrizione.

 

 

Art. 23 - Il P. Cappellano è nominato dal Delegato Pontificio dalla terna presentatagli dal Ministro Provinciale dei Padri Conventuali della Provincia Patavina. A lui competono le funzioni affidategli dal Moderatore. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta la: 

a) formazione spirituale dei Confratelli; 

b) celebrazione nella Scoletta del Santo della Messa per i Confratelli; 

c) presentazione, congiuntamente al Priore, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, di una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte.

 

 

Art. 24 - Il Priore viene eletto dall'Assemblea e deve ottenere l'approvazione del Delegato Pontificio. La sua carica dura quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

E' suo compito: 

a) fomentare, dando il buon esempio, lo spirito di carità dei Confratelli; 

b) garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo; 

c) assicurare che i locali concessi alla Confraternita siano gestiti in conformità alle modalità concordate con il Delegato Pontificio e coordinare i Confratelli che offrono la propria disponibilità per svolgere i servizi loro richiesti nel Complesso Antoniano; 

d) mantenere d'intesa con il Delegato Pontificio, i contatti con gli enti turistici e culturali alla scopo di favorire la visita dei locali concessi alla Confraternita; 

e) tenere i collegamenti con le altre Confraternite di Sant'Antonio di Padova e i loro Confratelli mediante il Bollettino dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio; 

f) presentare congiuntamente al P. Cappellano, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte. 

Il Priore ha la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita.

 

 

Art. 25 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta di: 

a) verbalizzare le riunioni dell'Assemblea dei Confratelli e del Consiglio Direttivo; 

b) curare la corrispondenza; 

c) tenere in ordine e custodire l'archivio; 

d) aggiornare il registro dei Confratelli.

 

 

Art. 26 - L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta di: 

a) provvedere alla riscossione delle entrate e ai pagamenti; 

b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione; 

c) preparare una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno da presentare al Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 27 - I Responsabili dell'Opera Assistenziale Maschile e Femminile sono eletti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Delegato Pontificio. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. Essi hanno il compito di coordinare, per renderla più efficace, l'attività dei Confratelli che intendono impegnarsi personalmente in atti concreti di carità.


 

Capitolo VI 

MEZZI ECONOMICI

 

 

Art. 28 - I proventi dell'Arciconfraternita sono costituiti da: 

a) quote d'iscrizione; 

b) quote annuali dei Confratelli; 

c) elargizioni di benefattori.

 

 

Art. 29 - L'anno finanziario decorre dal I Gennaio al 31 Dicembre.

 

 

Art. 30 - Il Bilancio preventivo e consuntivo, deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo la verifica dei Revisori dei Conti viene presentato dal Moderatore al Delegato Pontificio (Cfr. can 319 §§ 1-2).


 

Capitolo VII 

AGGREGAZIONE DI CONFRATERNITE

 

 

Art. 31 - L'Arciconfraternita ha la facoltà di aggregare Confraternite di Sant'Antonio di Padova aventi le medesime finalità. All'atto dell'aggregazione, firmato dal Delegato Pontificio, vengono comunicati i privilegi e le indulgenze.


 

Capitolo VIII 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 32 - Il presente Statuto, approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il consenso della medesima, udito il parere dell'Arciconfraternita e del Delegato.

 

 

Art. 33 - Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico, del codice civile italiano e delle disposizioni concordatarie. Il Regolamento interno è deliberato dal Consiglio Direttivo ed è approvato dal Delegato Pontificio. 

Capitolo I NATURA e FINI 

Art. 1 La Confraternita di S. Antonio di Padova, costituita presso la Chiesa di ___ nella Parrocchia di _____ in nome del Comune nella provincia di ____, è un’associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi, sotto la superiore direzione della Diocesi di ______, per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Art. 2 La Confraternita. posta sotto il patrocinio di S. Antonio di Padova, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Tutte le prestazioni degli membri nei confronti della Confraternita sono gratuite. E’ vietato distribuire ai membri anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

Art. 3 Le finalità specifiche della Confraternita sono: a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio di Padova; c) sostenere le attività cultuali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nella Parrocchia presso la quale ha sede.

Capitolo Il ORGANI

Art. 4 Organi della Confraternita sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Art. 5 L’Assemblea, costituita da tutti i membri, è convocata e presieduta dal Priore d’intesa con il Cappellano e si riunisce ordinariamente due volte 1'anno. L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei membri o dell’Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno affisso nella sede confraternale almeno dieci giorni prima della data fissata. Ogni membro può essere latore di non più di due deleghe di altri membri. L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persone o per delega di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Art. 6 Compiti dell’Assemblea sono: a) approvare la relazione annuale del Priore, b) approvare il rendiconto economico consuntivo annuale, c) approvare il programma generale delle attività annuali, d) approvare le norme regolamentari, e) eleggere gli Officiali.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo é composto da: Cappellano, Priore, Segretario, Amministratore e da tre Consiglieri, tra i quali viene nominato dallo stesso Consiglio un Vice-Priore.

Art. 8 Gli Officiali del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Cappellano, sono eletti dall’Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo tiene almeno due sedute annue ed è convocato e presieduto dal Priore d’intesa con il Cappellano.

Art. 10 Al Consiglio Direttivo compete: a) accogliere le domande di ammissione alla Confraternita; b) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si è reso indegno; c) determinare la quota di iscrizione ed il contributo annuale; d) deliberare su qualunque questione ordinaria e straordinaria, che non sia di competenza specifica dell’Assemblea.

Capitolo III AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI MEMBRI

Art. 11 Alla Confraternita possono aderire i fedeli che abbiano già ricevuto il sacramento della confermazione, devoti di S. Antonio di Padova, che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle iniziative caritative in collaborazione con gli altri organismi caritativi parrocchiali.

Art. 12 La domanda di ammissione alla Confraternita viene presentata per inscritto al Cappellano, il quale la sottopone al giudizio del Consiglio Direttivo, dopo un adeguato periodo di noviziato stabilito dallo stesso Consiglio.

Art. 13 L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Confraternita da parte del nuovo membro.

Art. 14 Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte della Confraternita, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione. Il membro dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all’Assemblea.

Capitolo IV DOVERI E DIRITTI DEI MEMBRI

Art. 15 Per il perseguimento dei fini della Confraternita, ogni membro, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a: a) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Parrocchia ove ha sede la Confraternita in particolare in quelle in onore del Santissimo Sacramento, della Beata Vergine Maria Immacolata e di S. Antonio di Padova; b) prendere parte alle esequie dei Membri defunti; c) prendere parte, nei limiti delle proprie possibilità, ai Pellegrinaggi che venissero organizzati ai Santuari antoniani della Provincia di Padova.

Art. 16 I Membri, che dispongono di tempo libero, sono invitati a mettersi a disposizione del Cappellano e del Priore per custodire i locali confraternali e parrocchiali.

Art. 17 Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto Contributo, oltre a consentire il funzionamento della Confraternita, costituisce una conferma dell’adesione alla medesima.

Art. 18 Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.

Art. 19 I Membri fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse alla Confraternita.

Art. 20 Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Membri defunti vengono inoltre ricordati nelle Messa confraternale celebrata, nella Chiesa dell’Addolorata, una volta al mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti.

Capitolo V OFFICIALI

Art. 21 Il Cappellano della Confraternita è il Parroco pro-tempore della Parrocchia presso la quale ha sede la Confraternita. Egli ha la cura pastorale dei membri ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche.

Art. 22 Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto e ne ha l’ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale. Il Priore eletto ogni triennio dall’Assemblea inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell’Ordinario diocesano. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Priore. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice-Priore ne assume le funzioni fino al termine del triennio.

Art. 25 All’Amministratore spetta: a) provvedere alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti; b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione; c) presentare all’Assemblea, congiuntamente al Priore ed al Cappellano, previa approvazione del Consiglio Direttivo, una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno.

Capitolo VI MEZZI ECONOMICI

Art. 26 I proventi della Confraternita sono costituiti da: a) quote d’iscrizione; b) quote annuali dei soci; c) oblazioni o contributi di membri o terzi.

Art. 27 L’anno finanziario decorre dall’1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 28 Il rendiconto consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, presentato congiuntamente dal Priore, dal Cappellano e dall’Amministratore viene esaminato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea e quindi viene sottoposto all’approvazione dell’autorità ecclesiastica competente.

Capitolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea e con approvazione dell’Ordinario diocesano.

Art. 30 La Confraternita si estingue se viene sciolta con delibera dell’assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri, se viene legittimamente soppressa dall’Ordinario diocesano a norma del diritto canonico, se tutti i membri sono venuti a mancare, ed inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia presso la quale ha sede.

Art. 31 In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l’Ordinario diocesano può nominare, a norma del Codice di Diritto Canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 32 Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto comune e del regolamento interno.

News arciconfraternali

Donazioni